IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e  18  giugno  1954,  n.  343,
concernenti delega  legislativa  al  Governo  per  l'attribuzione  di
funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province,  ai
Comuni e ad altri Enti locali e per  l'attuazione  del  decentramento
amministrativo; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2
della legge 11 marzo 1953, n. 150; 
  Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
per  l'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  per  l'industria  e
commercio e con i Ministri per il tesoro e  per  l'agricoltura  e  le
foreste; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 4 del regio decreto 29 luglio 1927, n.  1443,  e  successive
modifiche, e' sostituito dal seguente: 
  "La ricerca delle sostanze minerali e' consentita solo  a  chi  sia
munito  di  permesso,  da  rilasciarsi  colle   modalita'   stabilite
dall'articolo seguente".