IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150; Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1. L'art. 4 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "La ricerca delle sostanze minerali e' consentita solo a chi sia munito di permesso, da rilasciarsi colle modalita' stabilite dall'articolo seguente".